Obbligo di inviare la comunicazione di ospitalità
La normativa in materia di immigrazione (in particolare, l’art. 7 del Testo Unico Immigrazione) prevede l’obbligo, per chi ospita o dà alloggio a un cittadino straniero, di inviare una comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza (Questura, Commissariato, Carabinieri o Polizia Locale).
L’obbligo, a carico di chi fornisce l’alloggio e non a carico di chi viene ospitato, deve essere adempiuto entro 48 ore dall’avvio dell’ospitalità ed è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da 500 a 3500 Euro.